Nellâarea in oggetto sono numerose le testimonianze nuragiche come il nuraghe, il pozzo sacro e la domus de Janas denominati di âBia Rubiaâ e quello di âGuardia sa Reinaâ, oltre al nuraghe che sorgeva nel punto in cui successivamente è stato edificato il castello di Gioiosa Guardia.
Nel 1436, durante la dominazione spagnola in Sardegna, su sollecitazione del VicerĂŠ di Sardegna, Don Giovanni di Besora, i cittadini di Villamassargia innestarono gli olivastri, risalenti a epoca fenicia, in un luogo chiamato Bega de SâAcqua e fino alla localitĂ detta Santu Remeu per unâestensione di circa 7 Km.
Alcuni studiosi avanzano però lâipotesi che gli alberi siano di origine fenicia basandosi sul ritrovamento di una mola olearia punica.
Quando sorse una disputa tra i proprietari degli alberi e lâEnte per la Trasformazione Agraria della Sardegna, che ignorava tale situazione, il Comune bloccò il riordinamento fondiario nel secondo dopoguerra (1957) facendo valere i diritti dei proprietari degli ulivi che âda oltre 500 anni su un vasto territorio olivetato in agro di questo Comune esiste un diritto di proprietĂ superficiaria degli alberi dâulivo ivi piantati...â e che tale diritto sembra â...sia sorto verso il 1432 o 1434 in forza di un decreto (pregone) emanato dal VicerĂŠ dellâepoca col quale venivano premiati mediante il trasferimento della proprietĂ degli alberi ed un modesto premio in denaro quei cittadini che avessero provveduto ad innestarliâ
Secondo una notizia del De mirabilibus auscultationibus, che risale a Timeo, i Cartaginesi avrebbero proibito la coltivazione in Sardegna degli alberi da frutto e avrebbero obbligato i Sardi a tagliare tutte le piante, imponendo il divieto di piantarle nuovamente, sotto pena di morte; ciò probabilmente allo scopo di potenziare la produzione di grano nellâIsola e di impedire la concorrenza agli oliveti e ai vigneti africani.
Nel 1937 dovevano denunciarsi anche âziriâ, âorciâ e fusti aventi capacitĂ non inferiore a quattro ettolitri. Nellâelenco dei possessori di piante dâulivo del territorio sono presenti ben 219 proprietari, le cui piante si trovavano in varie regioni comunali tra le quali SâOrtu Mannu, Su Cannoni, Su Casteddu, Riu Corò, Santu Miali, MontâExi e Florisceddu. In una comunicazione del Sindaco, indirizzata al Prefetto, si rileva che i frantoi esistenti erano tre.
Centro di documentazione della cultura dellâOlivo
Oggi sono noti solamente i diplomi di vendita e concessione del Castello di Gioiosa Guardia ed il fatto che il villaggio, a causa delle guerre degli Arborea e Narbona contro gli aragonesi, causarono lo spopolamento del paese. Eâ possibile che la concessione della pianta in perpetuo a chi lâavesse curata, innestata e resa produttiva potesse essere un incentivo per ripopolare Villamassargia.
Oltre le citate disposizioni del 1848 ed il regolamento di Polizia Urbana e Rurale del 1854 che tutela gli oliveti e i proprietari, un censimento compare grazie alla crisi dei generi alimentari e allâistituzione dellâammasso per il razionamento dei consumi a ridosso della Seconda Guerra Mondiale.
âTali diritti sono anche tutelati dal locale regolmento di polizia rurale che all'art 28 prevede 12 potere del Sindaco al emanare ordinanze per lo sgombero del bestiame del predetti fondi al tempo in cui i frutti cominciano a venire a maturazione.â
Emanazione del divieto di introduzione del bestiame negli anni 1848-54.
Osservatorio Nazionale del Paesaggio rurale, delle pratiche agricole e conoscenze tradizionali - ONPR
Registro nazionale dei paesaggi rurali di interesse storico, delle pratiche agricole e delle conoscenze tradizionali
Esistevano inoltre altri uliveti secolari in Santa Maria Maddalena, Su Casteddu ed infine quello della localitĂ Is Faas de prupedda.
Dallâanalisi delle deliberazioni del Consiglio Comunitativo e della bibliografia relativa alla storia generale della Sardegna, sembra di poter dire che la mancanza di terre ampie aperte e pascoli liberi, sia stata la motivazione per tutelare con multe e regole lâoliveto di SâOrtu Mannu. CosĂŹ 180 anni fa lâuliveto continuava a rimanere il bene piĂš prezioso del villaggio, protetto dalle leggi del Comune, con le terre di proprietĂ di un cittadino e lâalbero di proprietĂ di un altro.
Le fonti classiche attribuiscono l'introduzione della coltivazione degli alberi di ulivo in Sardegna allâeroe Aristeo figlio di Apollo e della ninfa Cirene, genero di Cadmo, il fondatore di Tebe.
âSarĂ proibita lâintroduzione del bestiame dâogni genere nelli olivari ⌠dal primo Settembre a tutto Novembre, salvo che alla scadenza di detto termine vi fossero ulive da scuotereâ
Fu questo semi-dio pastore, istruito dalle ninfe, il primo a praticare l'agricoltura in Sardegna e, in particolare, ad inventare la tecnica per l'estrazione dell'olio di oliva, giacchè a lui si attribuiva l'invenzione del trapetum (mola olearia). I tre liquidi donati da Aristeo agli uomini sono: il miele, il latte e l'olio.
âDa oltre 500 anni su un vasto territorio olivestato in agro di questo Comune esiste un diritto di proprietĂ superficiaria degli alberi dâulivo ivi piantati.â
âTitolare di questo diritto è gran parte della generalitĂ della popolazione di ogni ceto o categoria, la quale da tempo immemorabile ha sempre esercitato ed esercita tuttora pacificamente questo diritto col pieno riconoscimento dei proprietari del fondi, cogliendo le ulive, potandone gli alberi e provvedendo alla loro custodia attraverso la vigilanza al appositi guardiani da loro stessi retribuiti.â
âQuesto diritto superficiario pare sia sorto verso il 1432 e 1434 in forza di un decreto (pregone) emanato dal Vicerè dell'epoca col quale venivano premiati mediante il conferimento della proprietĂ degli alberi ed un modesto premio in danaro quei cittadini che avessero provveduto ad innestali.â
La Legge n. 144 del 14 febbraio 1951 prevede il divieto di abbattimento degli alberi di olivo in numero superiore a cinque per ogni biennio, anche in caso di piante in stato di deperimento che possano, attraverso adeguate cure colturali, riacquistare le capacitĂ produttive.
Coordinate geografiche di SâOrtu Mannu, fissate in un punto al centro del fondo sono 39°15'51.76" di Latitudine nord e 8°41'3.83" di Longitudine est.
âPrimo. SarĂ proibita lâintroduzione del bestiame dâogni genere nelli olivari precisamente nominati SâOrtu Mannu coi suoi appendici, Su Casteddu, Is Faas e prupedda, salvo lâabeveratojo del bestiame nel ruscello denominato Sa Canedda alla parte di sopra, ove il Consiglio Comunitativo vi fornĂŹ apporne dei contrassegni notabili vulgo Mulonj, da principiare ogni proibizione dal primo Settembre a tutto Novembre, salvo che alla scadenza di detto termine vi fossero ulive da scuotere che vieppiĂš la detta proibizione fino a che siano del tutto raccolte, e pel caso in qualche anno non si trovasse piĂš il frutto, infruttuosa sarebbe quella suddetta proibizione, e perciò si dovrĂ far giudicare da cinque probi uomini prima, e questi scelti a diligenza del Sindaco, e Mandamento, sotto la rispettiva penale da cinque capi in su, salvo che si giudicasse, o si verificasse di essere stati introdotti appostatamente, tanto per il primo che per il secondo capo dovrĂ pagare il contravventore la multa di dieci franchi da applicarsi a chi giudicherĂ il Superior governo per la prima volta, per la seconda, e terza ad arbitrio del Giudice previo il parere del Sindaco e Consiglio Comunitativo , e cosĂŹ per ogni qualunque contravvenzione, ben inteso però, che non soccomberĂ pena alcuna chiunque vi introducesse una giunta di buoi domiti pel trasporto delle ulive legato però, e non divagando. â
âSecondo. SarĂ proibito a qualunque proprietario di capre, e pecore di piantar ovili, e caprili in tutta lâestensione detta SâOrtu Mannu lo potranno però nei detti appendici in terra propria, e sotto alberi propri di chi pianterĂ gli ovili, e caprili sotto la stessa multa stabilita nel primo capo per ogni contravvenzione. Terzo. La proibizione suddetta si estenderĂ anche per lâolivario denominato su Casteddu e suoi appendici, come eziandio Riu Corò e Sa Bega Cossu...â
âTerzo. La proibizione suddetta si estenderĂ anche per lâolivario denominato su Casteddu e suoi appendici, come eziandio Riu Corò e Sa Bega Cossu colla stessa penale descritta nel primo articolo.â
âQuarto. SarĂ proibito a chiunque non proprietario ripassare vulgo âpuliraiâ in alberi altrui senza permesso del padrone, ed una tale previsione affacciarla in scritto sotto la predetta pena stata stabilita nel primo articolo.â
âQuinto. SarĂ proibito similmente nelli olivetti denominati Santa Maria Maddalena e Santu Miali lâintroduzione del bestiame pendente il tempo però che i proprietari saranno scuotendo le ulive, cioè dal primo Settembre alliâ 15 Ottobre sotto le stesse pene prescritte nel primo articolo.â
âSesto. Finalmente si dovrĂ sistemare una ronda per sorvegliare tutti gli alberi dâulivo esistenti nelli olivari di questo comune per il pubblico bene a temine della proposta fatta dal Sindaco nel presente Consiglio, e mancando la persona ascritta al ruolo della suddetta ronda, si rimpiazzerĂ unâ altra a sue spese, dovendosi sorvegliare dalli stessi proprietari di detti alberi, con facoltĂ alla suddetta ronda di poter accusare le multe comminate nei precedenti articoli ai contravventori, che venissero colti con bestiame oppure con ulive furtivamente raccolte, dandone dâun tutto lâopportuna relazione allâIllustrissimo Signor Giudice mandamentale, ed al Sindaco Comunale. Che è quanto hanno deciso e determinato, che perciò lâaffermano, e ratificano e si segnano quelli, che lo sanno gli altri lo suppliscono col consueto segno di croce di che è.â
âAlla fine del 1800 fu il Ministero dellâAgricoltura ad incentivare gli innesti mediante concorsi a premi cosĂŹ come il RDL del 1938 incentivò lâinnesto al fine di attuare una trasformazione fondiaria delle aree olivastrate.â
âSi dovrĂ attivare una ronda per sorvegliare tutti gli alberi dâulivo esistenti nelli olivari di questo comune per il pubblico beneâ.
Nel 1939 viene promulgata la Legge n.1497 del 29 giugno 1939 âProtezione delle bellezze naturali, la prima legge di tutela degli olivi monumentali.â
âSecondo. SarĂ proibito a qualunque proprietario di capre, e pecore di piantar ovili, e caprili in tutta lâestensione detta SâOrtu Mannu lo potranno però nei detti appendici in terra propria, e sotto alberi propri di chi pianterĂ gli ovili, e caprili sotto la stessa multa stabilita nel primo capo per ogni contravvenzione.â
Il Monumento Naturale Oliveto Storico S'Ortu Mannu, riconosciuto dalla R.A.S. con Decreto dell'Assessore della Difesa dell'Ambiente del 19.09.2008 n.73 "Istituzione del monumento naturale Oliveto Storico S'Ortu Mannu" secondo le procedure della L.R. n. 31/89
Art. 1 Non sarĂ lecito di usare delle acque comunali, delle pubbliche fonti o ruscelli, nĂŠ derivare lâacqua dei fiumi, o torrenti per irrigazioni dâortaggi, e giardini o per qualsiasi uso:nĂŠ di tagliar le ripe, ed argini di fiumi, o torrenti, senza ottenerne prima speciale permesso, e senza essersi osservate le disposizioni dei regolamenti speciali, che si faranno dal Consiglio per lâuso, e regime delle acque comunali.
Art. 2 Non sarĂ lecito di battere le piante dâolivo, di pero con sotto pretesto come quel dirsi di âpuligaiâ, tanto nel tempo del raccolto di quei frutti che fuori, senza speciale permesso del proprietario delle piante, sotto lâammenda di lire cinque oltre la perdita del frutto.
Art. 3 SarĂ vietato lâingresso del bestiame dâogni specie nellâolivetto detto SâOrtu Mannu fino a che siano totalmente raccolte le ulive, e dal 15 settembre al 15 novembre inclusivamente sotto lâammenda di lire due, e centesimi cinquanta oltrepassando il numero di dieci, e di lire una per capo, essendo bestiame proprio, ed in numero meno di dieci.
Art. 4 SarĂ vietato ai pescatori di anguille di attraversare, e vieppiĂš di far breccie nei terreni altrui per introdursi al fiume, e luogo della pesca, senza ottenerne prima il permesso dal proprietario, sotto lâammenda di lire cinque.
Art. 5 Semprechè le pubbliche vie si renderanno impraticabili in qualche sito non sarĂ lecito ad alcuno di farsi arbitrariamente un passaggio in terreno anche aperto, ma invece se ne dovrĂ immediatamente avvertire il Sindaco, affinchĂŠ venga destinato un passaggio provvisorio, sotto lâammenda di lire quindici, a trenta.
Art. 6 Non sarĂ lecito sotto alcun pretesto dâintrodurre anche momentaneamente bestiame nei terreni di privata proprietĂ sebbene aperti, e non seminati senza il consenso del proprietario, il quale ancora volendo affittare per pascolo una estensione di terreno aperto, dovrĂ prima avvisarne il Sindaco per prevenirne i proprietari, che possiedono nelle vicinanze terreni aperti.
Art. 7 SarĂ però permesso dâintrodurre il bestiame nei terreni comunali per pascolo dopo che il Consiglio Comunale con apposito regolamento in dipendenza dellâart. 191 della Legge comunale e dellâart. 16 e 17 della Legge 19 aprile 1851 avrĂ determinato il modo di usarne, la tassa, o fitto da pagarsi dagli utenti, e le condizioni da osservarsi pel numero, e qualitĂ del bestiame da introdursi.
Art. 8 Non potranno i proprietari di bestiame rude, o domito lasciarlo andare vagando senza custodia, salvochè in terreno proprio, e ben chiuso, colla pena di lire 2 a 5 pel bestiame domito di centesimi sessanta per capo, e pel bestiame rude di lire due, e centesimi cinquanta se minuto, e meno di dieci; se di maggior numero di un capo per segno; se grosso di lire tre, e centesimi ottantaquattro se meno di dieci, e di lire dieci se di maggior numero.
Art. 9 I proprietari di bestiame dovranno apporre un marchio, e segno ad ogni capo di bestiame entro lâanno della nascita, e denunciare al Sindaco, e far registrare lâindicazione del segno e marchio apposto, sotto lâammenda di lire quindici a trenta.
Art. 10 Non sarĂ lecito ad alcuno dâintrodursi nei chiusi altrui, massime se appostatamene vi fa breccia senza legittimo motivo, e col pretesto di andare in cerca di bestiame o di piĂš commodo passaggio per introdursi in un proprio possesso, sotto lâammenda di lire cinque a quindici.
Art. 11 Tutti i proprietari di chiusi, e di vigne saranno indistintamente tenuti ogni anno di pettinare, e di restituire al giusto limite le siepi sporgenti alle pubbliche strade, o viottoli, che possano impedire il libero passaggio, da eseguirsi appena pubblicato il bando, od altro avviso del Sindaco, sotto pena di farsi eseguire a spese del contravventore, oltre allâammenda di lire due a cinque.
Art. 12 Non sarĂ permesso di metter lino a bagno per fermentare in altro sito del fiume, fuorchĂŠ in quello che verrĂ destinato dal Sindaco previo parere del Consigliere Delegato sotto lâammenda di lire cinque a quindici.
Art. 13 Nelle aje in cui si trebiano le fave e lâorzo non si potrĂ lasciare la paglia, ma invece dovrĂ raccogliersi, e trasportarsi altrove, lasciando cosĂŹ libero il pavimento, onde non si rechi disturbo agli altri, sotto pena di farsi raccogliere, e trasportare altrove a spese del renitente; e sarĂ inoltre vietato di tritolare lâorzo nello stesso pavimento destinato alla trebbia del grano, sotto lâammenda di lire due a cinque.
Art. 14 SarĂ proibito di fumare, di prendere zolfanelli, o passare con lumi o fuoco in vicinanza alle aje nellâepoca del raccolto, sotto lâammenda di lire trenta, a cinquanta.
Art. 15 Prima del giorno otto del mese di settembre e senza ottenerne prima licenza dal Sindaco, con parere del Consigliere Delegato e di essersi assoggettato alle misure che dal Sindaco si prescriveranno nessuno potrĂ metter fuoco alle terre per coltivarsi, e per farvisi il seminerio: i contravventori, oltre al risarcimento dei danni caggionati dal fuoco nei terreni vicini soggiaceranno anche allâammenda di lire quindici a trenta.
Art. 16 Quando a senso dellâart. 162 sia stata fissata lâepoca delle vendemmie, non sarĂ lecito di dar principio alle medesime nelle vigne aperte senza prima ottenerne il permesso dal Sindaco, sotto lâammenda di lire quindici a trenta.
Art. 17 Nessuno potrĂ spigolare o raspollare anche in terreni aperti senza che ne abbia prima ottenuto il permesso dal padrone sotto lâammenda di lire due.
Art. 18 SarĂ proibita lâintroduzione abusivamente dâogni sorta di bestiame nei Prati Comunali sotto lâammenda portata dallâart. otto.
Art. 19 Nessuno potrĂ menare al pascolo nei fossi, o scarpe delle chiusure animali di sorta alcuna, nĂŠ raccogliere erbe, frasche, o frutta, o farvi alcunâaltra operazione senza permesso del proprietario, sotto lâammenda di lire cinque a quindici.
Art. 20 Qualora si osservi lâapparizione di insetti, od altri animali nocivi nei seminati, vigne, orti, o giardini, se ne dovrĂ tosto dare notizia al Sindaco, e porre in uso le misure, che verranno dal medesimo prescritti per la distruzione dei medesimi, sotto lâammenda di lire cinque, a quindici.
Art. 21 Manifestandosi in qualche greggia od anche nel bestiame domito qualche caso di epizozia, i pastori, ed i proprietari dovranno tosto avvertirne il Sindaco, e non facendolo incorreranno nellâammenda di lire cinque a quindici.
Art. 22 SarĂ vietato massime nella stagione di estate, e di autuno il passaggio dei porci nel âgiassuâ detto di âSan Nicolòâ ondâevitare il danno che potrebbero cagionare nellâacquedotto ivi esistente, i contravventori saranno puniti collâammenda di lire cinque a quindici.
Art. 23 Le ammende che sâincorreranno, e si pagheranno in forza del presente Regolamento, e per le contravvenzioni al medesimo tanto sulla polizia urbana che rurale non potranno mai eccedere le lire cinquanta, nĂŠ essere inferiori alle lire due. Il prodotto delle medesime cederĂ allâErario Comunale e sarĂ riscosso a termini dei veglianti regolamenti.
âSarebbe d'uopo stabilirsi una ronda acciò ogni proprietario potesse godere del suo.â
âProprio in data da ieri pomeriggio, infatti, una folla di oltre duecento persone si è riversata nella piazza di questo municipio per protestare e per chiedere al sottoscritto, attreverso un'apposita rappresentanza, di intervenire prontamente presso le autoritĂ competenti alfine di salvaguardare i loro legittimi Interessi.
Trattandosi nella specie di un fatto di grave necessitĂ pubblica e della tutela dell'ordine, seriamente minacciato, mi permetto di invocare dallâAutoritĂ della S.v.Ili.ma lâemanazione di apposito provvedimento in cui si disponga l'autorizzazione a continuare lo sfruttamento degli alberi di olivo in argomento a favore des preesistenti legittimi proprietari.
Ă doveroso, infine, comunicare alla S.V.Ill.ma che in mancanza del richiesto provvedimento amministrativo, cautelativo della paventata turbativa, declino fin d'ora ogni responsabilitĂ per le tutela ed il mantenimento dell'ordine e per le imprevedibili conseguenze che potrebbero derivarne.â
Alla foggia dei Pisani
Curatoria del Sigerro
SâOria PistĂ ra
Ollastu
Sa Mixina de SâOgu
35 centesimi ad innesto
Dominazione spagnola
Don Giovanni di Besora
Monaci Benedettini
Torre
Bega de SâAcqua
Santu Remeu
35 centesimi ad innesto
Villa di campagna Romana
Mola Olearia Punica
Divieto di pascolo
Nomina del Custode SâAccorraroi
Incendi
Famiglia dei Gherardesca
Castello di Gioiosa Guardia
Guglielmo I Salusio IV
1000 lire di riscatto
Entfas
Carta Pueblas dellâanno 1432
Oasi naturalistica
Biddamatzraxa
Sulki
Sa Meurreddia
Puntuda
Repubblica di Pisa
Pistadas
Taccadas
153 proprietari
Comodato dâuso
Caput Acquas
Villaggio di Jossu
Acqua medicamentosa
Gestione sostenibile a lungo termine
13 ettari
Pregon general
Guglielmo marchese di Massa e Livorno
Ugolino della Gherardesca
Gherardo della Gherardesca
Guelfo della Gherardesca
Brancaleone Doria
Puligai
Conti di Donoratico
Grotte sepolcrali denominate PIROI 1 e 2
Pidocchio nero dellâ olivo
Monumento Naturale dal 2008
Sagra delle Olive
LAORE
Fiume Cixerri
Villamassargia
Sulcis
Grotte sepolcrali denominate PIROI 1 e 2
Pidocchio nero dellâ olivo
Monumento Naturale dal 2008
Sagra delle Olive
LAORE
Fiume Cixerri
Villamassargia
Sulcis
Museo Emersivo
Monte Gioiosa Guardia
Monte Gioiosa Guardia
Cultivar
Olive Germplasm Database
Frutticoltura
Centro di documentazione
Sala polifunzionale
Pseudomonas savastanoi
Cotonello dellâ olivo
Monumento
Monte Exi
Heritage integrated building
Mansio Romana
Rilievo culturale e naturale
Vita neurobiologica
Monte Miana
Piana del Cixerri
Curva di Butler ottimale
Cocciniglia nera
Analisi Gaussiana
Formazione del Cixerri
EtĂ eocenico-oligocenica
Lentisco
Pericolo e Rischio Idraulico
Monaci Vittorini
Pregone del 1452
Studi botanici e fitopatologici
Agris
Moddizzi
San Vincenzo di Sigerro
Olive pestate con finocchietto
Foresta di Orbai
Rio Su Canoni
Liothrips oleae
Parco Geominerario
Asfodelo
Argille siltose e conglomerati.
Architettura vegetale
Potential evapotranspiration
Studi Dendrometrici
Monaci di Marsiglia
Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali
Arenarie quarzoso-feldspatiche
DiversitĂ naturale
UniversitĂ di Sassari
Agro-biodiversitĂ e diversitĂ culturale