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Nell’area in oggetto sono numerose le testimonianze nuragiche come il nuraghe, il pozzo sacro e la domus de Janas denominati di “Bia Rubia” e quello di “Guardia sa Reina”, oltre al nuraghe che sorgeva nel punto in cui successivamente è stato edificato il castello di Gioiosa Guardia.

Nel 1436, durante la dominazione spagnola in Sardegna, su sollecitazione del Viceré di Sardegna, Don Giovanni di Besora, i cittadini di Villamassargia innestarono gli olivastri, risalenti a epoca fenicia, in un luogo chiamato Bega de S’Acqua e fino alla località detta Santu Remeu per un’estensione di circa 7 Km.

Alcuni studiosi avanzano però l’ipotesi che gli alberi siano di origine fenicia basandosi sul ritrovamento di una mola olearia punica.

Quando sorse una disputa tra i proprietari degli alberi e l’Ente per la Trasformazione Agraria della Sardegna, che ignorava tale situazione, il Comune bloccò il riordinamento fondiario nel secondo dopoguerra (1957) facendo valere i diritti dei proprietari degli ulivi che “da oltre 500 anni su un vasto territorio olivetato in agro di questo Comune esiste un diritto di proprietà superficiaria degli alberi d’ulivo ivi piantati...” e che tale diritto sembra “...sia sorto verso il 1432 o 1434 in forza di un decreto (pregone) emanato dal Viceré dell’epoca col quale venivano premiati mediante il trasferimento della proprietà degli alberi ed un modesto premio in denaro quei cittadini che avessero provveduto ad innestarli”

Secondo una notizia del De mirabilibus auscultationibus, che risale a Timeo, i Cartaginesi avrebbero proibito la coltivazione in Sardegna degli alberi da frutto e avrebbero obbligato i Sardi a tagliare tutte le piante, imponendo il divieto di piantarle nuovamente, sotto pena di morte; ciò probabilmente allo scopo di potenziare la produzione di grano nell’Isola e di impedire la concorrenza agli oliveti e ai vigneti africani.

Nel 1937 dovevano denunciarsi anche “ziri”, “orci” e fusti aventi capacità non inferiore a quattro ettolitri. Nell’elenco dei possessori di piante d’ulivo del territorio sono presenti ben 219 proprietari, le cui piante si trovavano in varie regioni comunali tra le quali S’Ortu Mannu, Su Cannoni, Su Casteddu, Riu Corò, Santu Miali, Mont’Exi e Florisceddu. In una comunicazione del Sindaco, indirizzata al Prefetto, si rileva che i frantoi esistenti erano tre.

Centro di documentazione della cultura dell’Olivo

Oggi sono noti solamente i diplomi di vendita e concessione del Castello di Gioiosa Guardia ed il fatto che il villaggio, a causa delle guerre degli Arborea e Narbona contro gli aragonesi, causarono lo spopolamento del paese. E’ possibile che la concessione della pianta in perpetuo a chi l’avesse curata, innestata e resa produttiva potesse essere un incentivo per ripopolare Villamassargia.

Oltre le citate disposizioni del 1848 ed il regolamento di Polizia Urbana e Rurale del 1854 che tutela gli oliveti e i proprietari, un censimento compare grazie alla crisi dei generi alimentari e all’istituzione dell’ammasso per il razionamento dei consumi a ridosso della Seconda Guerra Mondiale.

“Tali diritti sono anche tutelati dal locale regolmento di polizia rurale che all'art 28 prevede 12 potere del Sindaco al emanare ordinanze per lo sgombero del bestiame del predetti fondi al tempo in cui i frutti cominciano a venire a maturazione.”

Emanazione del divieto di introduzione del bestiame negli anni 1848-54.

Osservatorio Nazionale del Paesaggio rurale, delle pratiche agricole e conoscenze tradizionali - ONPR

Registro nazionale dei paesaggi rurali di interesse storico, delle pratiche agricole e delle conoscenze tradizionali

Esistevano inoltre altri uliveti secolari in Santa Maria Maddalena, Su Casteddu ed infine quello della localitĂ  Is Faas de prupedda.

Dall’analisi delle deliberazioni del Consiglio Comunitativo e della bibliografia relativa alla storia generale della Sardegna, sembra di poter dire che la mancanza di terre ampie aperte e pascoli liberi, sia stata la motivazione per tutelare con multe e regole l’oliveto di S’Ortu Mannu. Così 180 anni fa l’uliveto continuava a rimanere il bene più prezioso del villaggio, protetto dalle leggi del Comune, con le terre di proprietà di un cittadino e l’albero di proprietà di un altro.

Le fonti classiche attribuiscono l'introduzione della coltivazione degli alberi di ulivo in Sardegna all’eroe Aristeo figlio di Apollo e della ninfa Cirene, genero di Cadmo, il fondatore di Tebe.

“Sarà proibita l’introduzione del bestiame d’ogni genere nelli olivari … dal primo Settembre a tutto Novembre, salvo che alla scadenza di detto termine vi fossero ulive da scuotere”

Fu questo semi-dio pastore, istruito dalle ninfe, il primo a praticare l'agricoltura in Sardegna e, in particolare, ad inventare la tecnica per l'estrazione dell'olio di oliva, giacchè a lui si attribuiva l'invenzione del trapetum (mola olearia). I tre liquidi donati da Aristeo agli uomini sono: il miele, il latte e l'olio.

“Da oltre 500 anni su un vasto territorio olivestato in agro di questo Comune esiste un diritto di proprietà superficiaria degli alberi d’ulivo ivi piantati.”

“Titolare di questo diritto è gran parte della generalità della popolazione di ogni ceto o categoria, la quale da tempo immemorabile ha sempre esercitato ed esercita tuttora pacificamente questo diritto col pieno riconoscimento dei proprietari del fondi, cogliendo le ulive, potandone gli alberi e provvedendo alla loro custodia attraverso la vigilanza al appositi guardiani da loro stessi retribuiti.”

“Questo diritto superficiario pare sia sorto verso il 1432 e 1434 in forza di un decreto (pregone) emanato dal Vicerè dell'epoca col quale venivano premiati mediante il conferimento della proprietà degli alberi ed un modesto premio in danaro quei cittadini che avessero provveduto ad innestali.”

La Legge n. 144 del 14 febbraio 1951 prevede il divieto di abbattimento degli alberi di olivo in numero superiore a cinque per ogni biennio, anche in caso di piante in stato di deperimento che possano, attraverso adeguate cure colturali, riacquistare le capacitĂ  produttive.

Coordinate geografiche di S’Ortu Mannu, fissate in un punto al centro del fondo sono 39°15'51.76" di Latitudine nord e 8°41'3.83" di Longitudine est.

“Primo. Sarà proibita l’introduzione del bestiame d’ogni genere nelli olivari precisamente nominati S’Ortu Mannu coi suoi appendici, Su Casteddu, Is Faas e prupedda, salvo l’abeveratojo del bestiame nel ruscello denominato Sa Canedda alla parte di sopra, ove il Consiglio Comunitativo vi fornì apporne dei contrassegni notabili vulgo Mulonj, da principiare ogni proibizione dal primo Settembre a tutto Novembre, salvo che alla scadenza di detto termine vi fossero ulive da scuotere che vieppiù la detta proibizione fino a che siano del tutto raccolte, e pel caso in qualche anno non si trovasse più il frutto, infruttuosa sarebbe quella suddetta proibizione, e perciò si dovrà far giudicare da cinque probi uomini prima, e questi scelti a diligenza del Sindaco, e Mandamento, sotto la rispettiva penale da cinque capi in su, salvo che si giudicasse, o si verificasse di essere stati introdotti appostatamente, tanto per il primo che per il secondo capo dovrà pagare il contravventore la multa di dieci franchi da applicarsi a chi giudicherà il Superior governo per la prima volta, per la seconda, e terza ad arbitrio del Giudice previo il parere del Sindaco e Consiglio Comunitativo , e così per ogni qualunque contravvenzione, ben inteso però, che non soccomberà pena alcuna chiunque vi introducesse una giunta di buoi domiti pel trasporto delle ulive legato però, e non divagando. “

“Secondo. Sarà proibito a qualunque proprietario di capre, e pecore di piantar ovili, e caprili in tutta l’estensione detta S’Ortu Mannu lo potranno però nei detti appendici in terra propria, e sotto alberi propri di chi pianterà gli ovili, e caprili sotto la stessa multa stabilita nel primo capo per ogni contravvenzione. Terzo. La proibizione suddetta si estenderà anche per l’olivario denominato su Casteddu e suoi appendici, come eziandio Riu Corò e Sa Bega Cossu...”

“Terzo. La proibizione suddetta si estenderà anche per l’olivario denominato su Casteddu e suoi appendici, come eziandio Riu Corò e Sa Bega Cossu colla stessa penale descritta nel primo articolo.”

“Quarto. Sarà proibito a chiunque non proprietario ripassare vulgo “pulirai” in alberi altrui senza permesso del padrone, ed una tale previsione affacciarla in scritto sotto la predetta pena stata stabilita nel primo articolo.”

“Quinto. Sarà proibito similmente nelli olivetti denominati Santa Maria Maddalena e Santu Miali l’introduzione del bestiame pendente il tempo però che i proprietari saranno scuotendo le ulive, cioè dal primo Settembre alli’ 15 Ottobre sotto le stesse pene prescritte nel primo articolo.”

“Sesto. Finalmente si dovrà sistemare una ronda per sorvegliare tutti gli alberi d’ulivo esistenti nelli olivari di questo comune per il pubblico bene a temine della proposta fatta dal Sindaco nel presente Consiglio, e mancando la persona ascritta al ruolo della suddetta ronda, si rimpiazzerà un’ altra a sue spese, dovendosi sorvegliare dalli stessi proprietari di detti alberi, con facoltà alla suddetta ronda di poter accusare le multe comminate nei precedenti articoli ai contravventori, che venissero colti con bestiame oppure con ulive furtivamente raccolte, dandone d’un tutto l’opportuna relazione all’Illustrissimo Signor Giudice mandamentale, ed al Sindaco Comunale. Che è quanto hanno deciso e determinato, che perciò l’affermano, e ratificano e si segnano quelli, che lo sanno gli altri lo suppliscono col consueto segno di croce di che è.”

“Alla fine del 1800 fu il Ministero dell’Agricoltura ad incentivare gli innesti mediante concorsi a premi così come il RDL del 1938 incentivò l’innesto al fine di attuare una trasformazione fondiaria delle aree olivastrate.”

“Si dovrà attivare una ronda per sorvegliare tutti gli alberi d’ulivo esistenti nelli olivari di questo comune per il pubblico bene”.

Nel 1939 viene promulgata la Legge n.1497 del 29 giugno 1939 “Protezione delle bellezze naturali, la prima legge di tutela degli olivi monumentali.”

“Secondo. Sarà proibito a qualunque proprietario di capre, e pecore di piantar ovili, e caprili in tutta l’estensione detta S’Ortu Mannu lo potranno però nei detti appendici in terra propria, e sotto alberi propri di chi pianterà gli ovili, e caprili sotto la stessa multa stabilita nel primo capo per ogni contravvenzione.”

Il Monumento Naturale Oliveto Storico S'Ortu Mannu, riconosciuto dalla R.A.S. con Decreto dell'Assessore della Difesa dell'Ambiente del 19.09.2008 n.73 "Istituzione del monumento naturale Oliveto Storico S'Ortu Mannu" secondo le procedure della L.R. n. 31/89

Art. 1 Non sarà lecito di usare delle acque comunali, delle pubbliche fonti o ruscelli, né derivare l’acqua dei fiumi, o torrenti per irrigazioni d’ortaggi, e giardini o per qualsiasi uso:né di tagliar le ripe, ed argini di fiumi, o torrenti, senza ottenerne prima speciale permesso, e senza essersi osservate le disposizioni dei regolamenti speciali, che si faranno dal Consiglio per l’uso, e regime delle acque comunali.

Art. 2 Non sarà lecito di battere le piante d’olivo, di pero con sotto pretesto come quel dirsi di “puligai”, tanto nel tempo del raccolto di quei frutti che fuori, senza speciale permesso del proprietario delle piante, sotto l’ammenda di lire cinque oltre la perdita del frutto.

Art. 3 Sarà vietato l’ingresso del bestiame d’ogni specie nell’olivetto detto S’Ortu Mannu fino a che siano totalmente raccolte le ulive, e dal 15 settembre al 15 novembre inclusivamente sotto l’ammenda di lire due, e centesimi cinquanta oltrepassando il numero di dieci, e di lire una per capo, essendo bestiame proprio, ed in numero meno di dieci.

Art. 4 Sarà vietato ai pescatori di anguille di attraversare, e vieppiù di far breccie nei terreni altrui per introdursi al fiume, e luogo della pesca, senza ottenerne prima il permesso dal proprietario, sotto l’ammenda di lire cinque.

Art. 5 Semprechè le pubbliche vie si renderanno impraticabili in qualche sito non sarà lecito ad alcuno di farsi arbitrariamente un passaggio in terreno anche aperto, ma invece se ne dovrà immediatamente avvertire il Sindaco, affinché venga destinato un passaggio provvisorio, sotto l’ammenda di lire quindici, a trenta.

Art. 6 Non sarà lecito sotto alcun pretesto d’introdurre anche momentaneamente bestiame nei terreni di privata proprietà sebbene aperti, e non seminati senza il consenso del proprietario, il quale ancora volendo affittare per pascolo una estensione di terreno aperto, dovrà prima avvisarne il Sindaco per prevenirne i proprietari, che possiedono nelle vicinanze terreni aperti.

Art. 7 Sarà però permesso d’introdurre il bestiame nei terreni comunali per pascolo dopo che il Consiglio Comunale con apposito regolamento in dipendenza dell’art. 191 della Legge comunale e dell’art. 16 e 17 della Legge 19 aprile 1851 avrà determinato il modo di usarne, la tassa, o fitto da pagarsi dagli utenti, e le condizioni da osservarsi pel numero, e qualità del bestiame da introdursi.

Art. 8 Non potranno i proprietari di bestiame rude, o domito lasciarlo andare vagando senza custodia, salvochè in terreno proprio, e ben chiuso, colla pena di lire 2 a 5 pel bestiame domito di centesimi sessanta per capo, e pel bestiame rude di lire due, e centesimi cinquanta se minuto, e meno di dieci; se di maggior numero di un capo per segno; se grosso di lire tre, e centesimi ottantaquattro se meno di dieci, e di lire dieci se di maggior numero.

Art. 9 I proprietari di bestiame dovranno apporre un marchio, e segno ad ogni capo di bestiame entro l’anno della nascita, e denunciare al Sindaco, e far registrare l’indicazione del segno e marchio apposto, sotto l’ammenda di lire quindici a trenta.

Art. 10 Non sarà lecito ad alcuno d’introdursi nei chiusi altrui, massime se appostatamene vi fa breccia senza legittimo motivo, e col pretesto di andare in cerca di bestiame o di più commodo passaggio per introdursi in un proprio possesso, sotto l’ammenda di lire cinque a quindici.

Art. 11 Tutti i proprietari di chiusi, e di vigne saranno indistintamente tenuti ogni anno di pettinare, e di restituire al giusto limite le siepi sporgenti alle pubbliche strade, o viottoli, che possano impedire il libero passaggio, da eseguirsi appena pubblicato il bando, od altro avviso del Sindaco, sotto pena di farsi eseguire a spese del contravventore, oltre all’ammenda di lire due a cinque.

Art. 12 Non sarà permesso di metter lino a bagno per fermentare in altro sito del fiume, fuorché in quello che verrà destinato dal Sindaco previo parere del Consigliere Delegato sotto l’ammenda di lire cinque a quindici.

Art. 13 Nelle aje in cui si trebiano le fave e l’orzo non si potrà lasciare la paglia, ma invece dovrà raccogliersi, e trasportarsi altrove, lasciando così libero il pavimento, onde non si rechi disturbo agli altri, sotto pena di farsi raccogliere, e trasportare altrove a spese del renitente; e sarà inoltre vietato di tritolare l’orzo nello stesso pavimento destinato alla trebbia del grano, sotto l’ammenda di lire due a cinque.

Art. 14 Sarà proibito di fumare, di prendere zolfanelli, o passare con lumi o fuoco in vicinanza alle aje nell’epoca del raccolto, sotto l’ammenda di lire trenta, a cinquanta.

Art. 15 Prima del giorno otto del mese di settembre e senza ottenerne prima licenza dal Sindaco, con parere del Consigliere Delegato e di essersi assoggettato alle misure che dal Sindaco si prescriveranno nessuno potrà metter fuoco alle terre per coltivarsi, e per farvisi il seminerio: i contravventori, oltre al risarcimento dei danni caggionati dal fuoco nei terreni vicini soggiaceranno anche all’ammenda di lire quindici a trenta.

Art. 16 Quando a senso dell’art. 162 sia stata fissata l’epoca delle vendemmie, non sarà lecito di dar principio alle medesime nelle vigne aperte senza prima ottenerne il permesso dal Sindaco, sotto l’ammenda di lire quindici a trenta.

Art. 17 Nessuno potrà spigolare o raspollare anche in terreni aperti senza che ne abbia prima ottenuto il permesso dal padrone sotto l’ammenda di lire due.

Art. 18 Sarà proibita l’introduzione abusivamente d’ogni sorta di bestiame nei Prati Comunali sotto l’ammenda portata dall’art. otto.

Art. 19 Nessuno potrà menare al pascolo nei fossi, o scarpe delle chiusure animali di sorta alcuna, né raccogliere erbe, frasche, o frutta, o farvi alcun’altra operazione senza permesso del proprietario, sotto l’ammenda di lire cinque a quindici.

Art. 20 Qualora si osservi l’apparizione di insetti, od altri animali nocivi nei seminati, vigne, orti, o giardini, se ne dovrà tosto dare notizia al Sindaco, e porre in uso le misure, che verranno dal medesimo prescritti per la distruzione dei medesimi, sotto l’ammenda di lire cinque, a quindici.

Art. 21 Manifestandosi in qualche greggia od anche nel bestiame domito qualche caso di epizozia, i pastori, ed i proprietari dovranno tosto avvertirne il Sindaco, e non facendolo incorreranno nell’ammenda di lire cinque a quindici.

Art. 22 Sarà vietato massime nella stagione di estate, e di autuno il passaggio dei porci nel “giassu” detto di “San Nicolò” ond’evitare il danno che potrebbero cagionare nell’acquedotto ivi esistente, i contravventori saranno puniti coll’ammenda di lire cinque a quindici.

Art. 23 Le ammende che s’incorreranno, e si pagheranno in forza del presente Regolamento, e per le contravvenzioni al medesimo tanto sulla polizia urbana che rurale non potranno mai eccedere le lire cinquanta, né essere inferiori alle lire due. Il prodotto delle medesime cederà all’Erario Comunale e sarà riscosso a termini dei veglianti regolamenti.

“Sarebbe d'uopo stabilirsi una ronda acciò ogni proprietario potesse godere del suo.”

“Proprio in data da ieri pomeriggio, infatti, una folla di oltre duecento persone si è riversata nella piazza di questo municipio per protestare e per chiedere al sottoscritto, attreverso un'apposita rappresentanza, di intervenire prontamente presso le autorità competenti alfine di salvaguardare i loro legittimi Interessi.

Trattandosi nella specie di un fatto di grave necessità pubblica e della tutela dell'ordine, seriamente minacciato, mi permetto di invocare dall’Autorità della S.v.Ili.ma l’emanazione di apposito provvedimento in cui si disponga l'autorizzazione a continuare lo sfruttamento degli alberi di olivo in argomento a favore des preesistenti legittimi proprietari.

È doveroso, infine, comunicare alla S.V.Ill.ma che in mancanza del richiesto provvedimento amministrativo, cautelativo della paventata turbativa, declino fin d'ora ogni responsabilità per le tutela ed il mantenimento dell'ordine e per le imprevedibili conseguenze che potrebbero derivarne.”

Alla foggia dei Pisani

Curatoria del Sigerro

S’Oria Pistàra

Ollastu

Sa Mixina de S’Ogu

35 centesimi ad innesto

Dominazione spagnola

Don Giovanni di Besora

Monaci Benedettini

Torre

Bega de S’Acqua

Santu Remeu

35 centesimi ad innesto

Villa di campagna Romana

Mola Olearia Punica

Divieto di pascolo

Nomina del Custode S’Accorraroi

Incendi

Famiglia dei Gherardesca

Castello di Gioiosa Guardia

Guglielmo I Salusio IV

1000 lire di riscatto

Entfas

Carta Pueblas dell’anno 1432

Oasi naturalistica

Biddamatzraxa

Sulki

Sa Meurreddia

Puntuda

Repubblica di Pisa

Pistadas

Taccadas

153 proprietari

Comodato d’uso

Caput Acquas

Villaggio di Jossu

Acqua medicamentosa

Gestione sostenibile a lungo termine

13 ettari

Pregon general

Guglielmo marchese di Massa e Livorno

Ugolino della Gherardesca

Gherardo della Gherardesca

Guelfo della Gherardesca

Brancaleone Doria

Puligai

Conti di Donoratico

Grotte sepolcrali denominate PIROI 1 e 2

Pidocchio nero dell’ olivo

Monumento Naturale dal 2008

Sagra delle Olive

LAORE

Fiume Cixerri

Villamassargia

Sulcis

Grotte sepolcrali denominate PIROI 1 e 2

Pidocchio nero dell’ olivo

Monumento Naturale dal 2008

Sagra delle Olive

LAORE

Fiume Cixerri

Villamassargia

Sulcis

Museo Emersivo

Monte Gioiosa Guardia

Monte Gioiosa Guardia

Cultivar

Olive Germplasm Database

Frutticoltura

Centro di documentazione

Sala polifunzionale

Pseudomonas savastanoi

Cotonello dell’ olivo

Monumento

Monte Exi

Heritage integrated building

Mansio Romana

Rilievo culturale e naturale

Vita neurobiologica

Monte Miana

Piana del Cixerri

Curva di Butler ottimale

Cocciniglia nera

Analisi Gaussiana

Formazione del Cixerri

EtĂ  eocenico-oligocenica

Lentisco

Pericolo e Rischio Idraulico

Monaci Vittorini

Pregone del 1452

Studi botanici e fitopatologici

Agris

Moddizzi

San Vincenzo di Sigerro

Olive pestate con finocchietto

Foresta di Orbai

Rio Su Canoni

Liothrips oleae

Parco Geominerario

Asfodelo

Argille siltose e conglomerati.

Architettura vegetale

Potential evapotranspiration

Studi Dendrometrici

Monaci di Marsiglia

Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali

Arenarie quarzoso-feldspatiche

DiversitĂ  naturale

UniversitĂ  di Sassari

Agro-biodiversitĂ  e diversitĂ  culturale